Lo Statuto sociale
Lo Statuto è un po' la nostra piccola Costituzione!
dello Statuto
Art. 1
(Denominazione e sede)
Art. 2
(Scopi e attività)
Art. 3
(Associati)
Art. 4
(Procedura di ammissione)
Art. 5
(Diritti e doveri)
Art. 6
(Perdita della qualifica di associato)
Art. 7
(Risorse economiche – Fondo Comune)
Art. 8
(Esercizio sociale)
Art. 9
(Organi dell’Associazione)
Art. 10
(Assemblea)
Art. 11
(Convocazione, competenze e funzionamento dell’Assemblea)
Art. 12
(Consiglio Direttivo)
Art. 13
(Convocazione, competenze e funzionamento del Consiglio Direttivo)
Art. 14
(Sostituzione membri del Consiglio – Decadenza organo)
Art. 15
(Presidente)
Art. 16
(Vicepresidente)
Art. 17
(Tesoriere)
Art. 18
(Pubblicità e trasparenza degli atti associativi)
Art. 19
(Scioglimento)
Art. 20
(Clausola compromissoria)
Art. 21
(Norma finale)
revisione 2022
È costituita, nello spirito dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, un’Associazione di promozione sociale, apolitica, apartitica e aconfessionale, operante nei settori culturali, ricreativi e hobbistici che assume la denominazione “Società Felsinea di Orchidofilia-APS”, di seguito nominata per brevità “Associazione”, con sede nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.
L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune o della medesima Città Metropolitana non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni. L’Associazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale:
L’Associazione opera con le finalità di favorire l’aggregazione e la collaborazione fra amatori o studiosi di orchidee e favorisce altresì l’instaurazione di rapporti di collaborazione con associazioni, enti e gruppi, promuovendo le ricerche e gli studi sulle orchidee, nonché la divulgazione, l’interesse e lo studio a favore di tutti i cittadini dell’orchidofilia, delle problematiche legate al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e della biodiversità.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire in favore della collettività, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di tipo:
L’Associazione si propone inoltre di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e di compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le attività di cui sopra, o quelle a esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati e ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.
L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
Possono essere Soci dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’Associazione e che si impegnino a rispettarne lo Statuto. Il numero degli associati è illimitato ed è espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’Associazione si propone.
Il numero delle persone giuridiche associate, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Tutti i Soci hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri. Il Consiglio Direttivo stabilisce modi, tempi ed eventuali fasce di contribuzione o di agevolazione per il versamento della quota annuale.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, anche per mezzo elettronico o telematico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione, dichiarando di attenersi al presente Statuto e di osservare gli eventuali Regolamenti e le Delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro trenta giorni. La Deliberazione è comunicata all’interessato entro sette giorni.
All’atto di approvazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l’iscrizione nel libro Soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile, restando fermo il diritto di chiedere all’Assemblea il riesame della propria decisione.
In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualifica di associato conferisce il diritto a:
Gli associati sono tenuti a:
Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote associative o qualsiasi altro contributo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi tre mesi da formale sollecito, nonché decesso o estinzione della persona giuridica o ente.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta, anche per mezzo elettronico o telematico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione, all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede a iscrivere l’annotazione sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento.
L’esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla Deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del Socio devono essere contestati per iscritto, anche per mezzo elettronico o telematico, consentendo allo stesso facoltà di replica.
Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’Assemblea dei Soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul Libro dei Soci conseguente alla delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.
La delibera adottata dal Consiglio o dall’Assemblea, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata, PEC personale o qualsiasi altro metodo dotato di certificazione legale.
Gli associati receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da:
È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve in qualsiasi modo denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è Socio o associato.
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo o rendiconto da presentare all’Assemblea degli associati, la quale provvederà ad approvarlo entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il rendiconto economico-finanziario verrà depositato in copia presso la sede dell’Associazione o un altro luogo deputato durante i dieci giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.
Copia del rendiconto potrà essere inviata, su richiesta del singolo Socio, anche per mezzo elettronico o telematico. I costi di invio tramite posta e di riproduzione della documentazione sono a carico del Socio richiedente.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Sono Organi dell’Associazione:
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell’elettorato passivo e attivo.
L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai Soci dell’Associazione.
Le Deliberazioni validamente assunte dall’Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso e iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti; in caso di assenza di tutti i membri del Direttivo da un Socio designato dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario è formalizzata dal Presidente dell’Assemblea.
Delle Deliberazioni dell’Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, in forma attiva mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico o telematico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, nonché in forma passiva per il tramite degli ordinari canali di comunicazione dell’Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; nella comunicazione sarà indicato l’ordine del giorno, il luogo dell’Assemblea, la data e l’orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario. L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea tramite delega non più di due altri associati. In Assemblea è possibile l’espressione di delega o voto in forma scritta, per corrispondenza, in via elettronica o telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato partecipante o votante. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne il caso in cui abbia in oggetto la discussione sullo stato dei singoli Soci oppure il rinnovo delle cariche, nonché il caso in cui il voto segreto venga richiesto da almeno la metà più uno dei partecipanti.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il trenta per cento degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un’ora dall’orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno della metà più uno degli associati.
Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:
Le Deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti con diritto di voto.
Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle Deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli associati ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette membri eletti fra gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo sono in carica per un mandato di tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi; essi rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo: entro tale data deve essere convocata l’Assemblea degli associati per l’elezione dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua vece, dal Vicepresidente quando lo ritengano opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. La convocazione è fatta in forma scritta da spedirsi, anche per mezzo elettronico o telematico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, da inviarsi non meno di sette giorni prima dell’adunanza; in difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le Deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per l’attuazione della disciplina di voto si demanda ad apposito Regolamento.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, per dimissioni o altre cause, o per tre consecutive assenze ingiustificate, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l’Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro quindici giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio; in attesa della convocazione dovranno altresì astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.
Nel caso in cui venga meno l’intero Consiglio Direttivo spetta al Socio più anziano, eventualmente sostituito o coadiuvato da uno o più Soci, convocare l’Assemblea entro sette giorni affinché provveda all’elezione di un nuovo Consiglio.
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei Soci, ha il compito di presiedere la stessa; presiede e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di particolare urgenza ne assume i poteri chiedendo successivamente ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati in occasione della riunione immediatamente successiva.
Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio Direttivo, può nominare Delegati o Commissioni di lavoro per il conseguimento di obiettivi definiti e l’esecuzione di compiti o mansioni specifiche in funzione delle attività in essere dell’Associazione.
In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro quindici giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente non può cumulare sulla propria persona le cariche di Vicepresidente e di Tesoriere.
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri che lo costituiscono e sostituisce il Presidente in tutti gli adempimenti in caso di assenza, impedimento o malattia. Svolge inoltre funzione di segretario assistendo il Presidente e il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività associative.
Il Vicepresidente non può cumulare sulla propria persona le cariche di Presidente e di Tesoriere.
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri che lo costituiscono ed è incaricato della tenuta della contabilità sociale, dei bilanci e dei rendiconti nonché della conservazione della documentazione a essa inerente; garantisce inoltre la trasparenza, l’accessibilità e la consultabilità di tutta la documentazione dell’Associazione e ne garantisce la tenuta nel tempo secondo le disposizioni normative e i Regolamenti dell’Associazione vigenti.
Il Tesoriere non può cumulare sulla propria persona le cariche di Presidente e di Vicepresidente.
L’Associazione cura la tenuta regolare tenuta dei Libri Sociali (Libro dei Soci; Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico; Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi associativi), L’Associazione garantisce una sostanziale pubblicità e trasparenza all’attività della stessa, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.
Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa o in un altro luogo deputato, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese di riproduzione e di eventuale invio.
Gli associati hanno diritto di esaminare i Libri Sociali previa istanza scritta, anche per mezzo elettronico o telematico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito Regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento o fusione dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili secondo le direttive dell’Assemblea ed estingua le obbligazioni in essere.
In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei Soci.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i Soci, oppure tra gli organi e i Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro sessanta giorni dalla nomina.
Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente. La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Per la piena e dettagliata attuazione dei principi e delle prescrizioni non espressamente descritti nel presente Statuto si rimanda ai Regolamenti e alle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative vigenti in materia.